Il Tribunale non può “invitare” il genitore ad intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità

In tema di affidamento di figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale o di sostegno alla genitorialità comporta un condizionamento in contrasto con gli articoli 13 e 32 della Costituzione.

Anche quando trattasi di un semplice invito giudiziale, è indubbio come tale statuizione integri una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall’art. 32 della Costituzione.

La finalità di realizzare la maturazione personale del genitore è rimessa esclusivamente al suo diritto di autodeterminazione (cfr. Cass. n.13506/2015).

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.18222 del 5.7.2019.