Il diritto di visita ai tempi del coronavirus

Con l’emergenza COVID 19, il popolo italiano è stato costretto ad un cambiamento radicale delle proprie abitudini di vita.

Molti interrogativi hanno assalito i genitori separati riguardo il diritto di visita del non collocatario.

Ebbene, va subito detto che in materia non ci sono restrizioni. Il decreto cd. “Io resto a casa” del 10.3.2020 ha chiarito che ” gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio“.

Tanto premesso, occorrerà molto buon senso da parte dei genitori, i quali dovranno tenere conto dei bisogni della prole, cercare di non rendere loro ancora più gravoso il difficile momento e, al contempo, usare la prudenza che le varie situazioni di rischio possono richiedere.

Potrebbe perciò essere opportuno che i genitori elaborino insieme un’organizzazione particolare per questi giorni, mostrando l’un l’altro maggiore disponibilità ed elasticità.

L’emergenza coronavirus non deve far venir meno la paternità e la maternità: occorre essere genitori responsabili e tutelare il bene dei bambini e la salute collettiva.

L’occasione è buona per insegnare con l’esempio qualcosa di importante ai bambini, cittadini del domani.

Il Tribunale non può “invitare” il genitore ad intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità

In tema di affidamento di figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale o di sostegno alla genitorialità comporta un condizionamento in contrasto con gli articoli 13 e 32 della Costituzione.

Anche quando trattasi di un semplice invito giudiziale, è indubbio come tale statuizione integri una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall’art. 32 della Costituzione.

La finalità di realizzare la maturazione personale del genitore è rimessa esclusivamente al suo diritto di autodeterminazione (cfr. Cass. n.13506/2015).

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.18222 del 5.7.2019.